La sicurezza nei luoghi di lavoro ed il “decreto fiscale”

18 Gennaio 2022

Il “decreto fiscale”, ovvero il DL 21 ottobre 2021 n 146, convertito in Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, contiene importanti modifiche al D. Lgs 81/08, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Vediamo rapidamente le principali novità e l’impatto che esse hanno sulle figure della sicurezza nei luoghi di lavoro coinvolte.

Per ulteriormente contrastare il lavoro irregolare, l’Articolo 14, completamente riscritto, determina la possibilità, da parte del personale ispettivo del lavoro, di sospendere l’attività imprenditoriale qualora si verifichi una delle seguenti possibilità: 

  • Presenza di lavoratori “in nero” per una quota uguale o superiore al 10%.
  • Presenza di gravi violazioni in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (ad esempio: mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi -DVR-, del Piano di Emergenza ed Evacuazione -laddove previsto -, mancata formazione ed addestramento dei lavoratori, mancata nomina dell’RSPP, mancata elaborazione del POS). L’elenco completo delle fattispecie di violazioni costituisce il nuovo Allegato 1 del D. Lgs. 81/08 che riporta anche le sanzioni aggiuntive previste a carico del Datore di Lavoro.

Molto importante è anche la modifica dell’Articolo 18, che stabilisce l’obbligo di individuazione della figura del preposto in tutte le Aziende da parte del Datore di Lavoro. Il preposto, in aggiunta alle funzioni “storiche” di sovrintendere e vigilare i processi lavorativi, interviene in caso di comportamento non conforme dei lavoratori (in tema di salute e sicurezza) ed informa i superiori diretti. Egli può, inoltre, interrompere le lavorazioni in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro. In caso di lavorazioni in appalto, il Committente ha l’obbligo di richiedere all’appaltatore il nome del suo preposto. 

In relazione al nuovo ruolo del preposto nell’ambito dell’organizzazione aziendale della sicurezza nei luoghi di lavoro, cambia anche la relativa formazione: ecco modificato anche l’Art. 37, dove si rimanda alla Conferenza Stato Regioni (da convocarsi entro il 30/6/2022) l’individuazione dei nuovi percorsi formativi di tutte le figure della sicurezza, prevedendo durata, contenuti minimi, modalità per la nuova formazione prevista specificatamente per i Datori di Lavoro che non sono RSPP, modalità di verifica di apprendimento e dell’efficacia della formazione in ambito lavorativo.

Per i preposti è comunque fissata una formazione con cadenza biennale da svolgersi in presenza.

In caso di obbligo anche di addestramento, quest’ultimo deve prevedere una prova pratica con riscontro documentabile e tracciato.

Cambiano alcune cose anche per quanto riguarda gli Enti Paritetici con l’istituzione di un repertorio degli stessi e con l’obbligo di comunicazione annuale all’INAIL ed all’INL delle imprese aderenti e dell’attività formativa erogata.

Cambiano poi le sanzioni in capo al Datore di Lavoro, in particolare per quanto riguarda la mancata formazione.

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