Le nuove misure previste per quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti con casi COVID-19

7 Febbraio 2022

Il Ministero della Salute ha ufficialmente aggiornato con la Circolare 9498 le misure previste in caso di contatto stretto con un caso COVID-19 per quanto riguarda quarantena ed autosorveglianza tenendo conto di quanto contenuto nel DL n.5 del 4 febbraio scorso.

I soggetti ASINTOMATICI 

  • non vaccinati 
  • con ciclo vaccinale incompleto (una sola dose) 
  • con una dose da meno di 14 giorni 
  • con ciclo vaccinale primario (due dosi) e guariti da COVID-19 da oltre 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo

sono sottoposti a QUARANTENA DI 5 GIORNI dall’ultimo contatto col positivo, con successiva ESECUZIONE DI UN TAMPONE (antigenico o molecolare) e con L’OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINA FFP2 PER I 5 GIORNI successivi al termine della quarantena.

I soggetti ASINTOMATICI

  • Con dose booster
  • Con ciclo vaccinale completo da meno di 120 giorni
  • Guariti da COVID-19 da meno di 120 giorni
  • Guariti dopo la fine del ciclo vaccinale primario

NON sono sottoposti a QUARANTENA ma solo ad AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni.

In caso di comparsa di sintomi si deve effettuare un TAMPONE da ripetere al quinto giorno successivo al contatto stretto di un caso COVID-19 in caso di persistenza dei sintomi. Inoltre, è previsto l’obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo.