Valutazione del rischio rumore: quando è obbligatorio per il datore di lavoro?
Il D.Lgs. 81/08, anche definito Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel Titolo VIII regolamenta i rischi correlati a tutti gli agenti fisici, tra cui il rumore.
Si definisce rumore un suono sgradevole, risultato di energia meccanica emessa da una sorgente che si propaga in un mezzo (solido, liquido o gassoso) sottoforma di vibrazioni. Il rumore è spesso responsabile di insorgenza di malattie professionali (una delle quali è l’ipoacusia da rumore) e infortuni sul lavoro dovuti principalmente alla riduzione della percezione di segnali acustici di sicurezza.
L’art. 28 del D.Lgs. 81/08 afferma che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi all’interno della sua attività lavorativa, compreso il rischio rumore.
Pertanto, anche nelle attività in cui sia chiaramente assente o trascurabile tale rischio, il datore di lavoro deve comunque valutarlo sempre indicandolo espressamente nel DVR come assente.
In modo particolare il datore di lavoro deve sempre considerare:
-il tempo e la durata di esposizione al rumore perché costituiscono elemento fondamentale per stabilirne la nocività;
-i livelli di esposizione al rumore (misurabili in decibel tramite apposita fonometria);
-i valori limite di esposizione (80 dB) e i valori superiori (87 dB) ed inferiori (85 dB) di azione fissati e normati nel D.Lgs. 81/08;
-le misure di prevenzione da adottare al fine di ridurre ad un livello accettabile il rischio rumore (es. sorveglianza sanitaria);
-le misure di protezione (es. DPI per l’udito).
In relazione al livello di esposizione al rumore il datore di lavoro dovrà:
– se > 80 dB informare, formare i lavoratori e fornire obbligatoriamente i DPI per l’udito;
– se > 85 dB far usare obbligatoriamente i DPI e sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria,
– se > 87 dB mettere in atto azioni correttive immediate: individuare le cause di esposizione, modificare i processi e le misure di protezione.
I DPI per l’udito/otoprotettori (cuffie, inserti auricolari) rientrano tra i dispositivi di III categoria ai quali è previsto obbligatoriamente un addestramento oltre che una preventiva informazione e formazione. L’addestramento altro non è che un’attività formativa più avanzata finalizzata a far acquisire al lavoratore l’abilità ad utilizzare correttamente l’attrezzatura o il DPI.
In riferimento alle modifiche introdotte nel Testo Unico a seguito dell’entrata in vigore della Legge di conversione n. 215/2021, nel comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 viene espressamente richiesto inoltre l’obbligo di registrazione di tutte le attività di addestramento su apposito registro.
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