La nuova formazione per gli addetti antincendio: le novità del DM 02/09/2021

23 Giugno 2022

Il 2 settembre 2021 è stato pubblicato il nuovo Decreto Ministeriale sulla sicurezza antincendio in cui sono stati aggiornati i criteri per la gestione antincendio in esercizio ed in emergenza, nonché le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione.
Tale decreto entrerà in vigore il prossimo 4 ottobre mandando in pensione il vecchio e glorioso D.M. 10/03/1998.

Quali sono le principali novità? Ma soprattutto, fino a quando i corsi svolti secondo il vecchio D.M. antincendio saranno considerati validi?
Il nuovo Decreto precisa (Art. 7) che i corsi antincendio già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10/03/1998 sono considerati validi se svolti entro i sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, quindi entro il 04/04/2023.

Relativamente all’aggiornamento, il primo dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni sarà obbligatorio effettuare un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.

Altra importante novità è rappresentata dalla nuova classificazione del rischio incendio basata su livelli e non più su categorie: Livello 1, Livello 2, Livello 3 andranno a sostituire rispettivamente il rischio basso, medio, alto.
Inoltre, mentre con il vecchio D.M. per gli addetti delle aziende a rischio basso non erano previste le esercitazioni pratiche antincendio, con il nuovo D.M. 02/09/2021 queste diventano obbligatorie.

I corsi di formazione ed aggiornamento, limitatamente per la parte teorica, possono essere erogati in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e ricorrendo a linguaggi multimediali che consentano l’impiego di strumenti informatici, mentre per le esercitazioni pratiche è richiesta necessariamente la presenza.

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