Aggiornato il protocollo condiviso di contrasto al COVID-19 negli ambienti di lavoro

1 Luglio 2022

Nella giornata di ieri, 30 giugno 2022, le Parti Sociali hanno provveduto ad aggiornare il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID 19 negli ambienti di lavoro tenendo conto dell’evolversi della situazione epidemiologica e della necessità di conciliare la ripresa totale delle attività lavorative con la tutela della salute dei lavoratori.

Nel documento, considerando SARS-CoV-2 un rischio biologico generico, vengono confermate tutte le misure di prevenzione precedentemente introdotte sin dalla prima versione del protocollo. Innanzitutto, viene ribadita l’efficacia della informazione riguardo ai rischi legati alla malattia ed alla necessità dell’adozione di comportamenti virtuosi (es. non entrare in azienda con sintomi influenzali o con temperatura superiore ai 37,5°C). Il Datore di Lavoro mantiene la possibilità di effettuare controlli all’entrata della temperatura corporea dei lavoratori procedendo, in caso di anomalia, all’isolamento dei soggetti positivi. Rimane necessaria la costante pulizia e periodica sanificazione degli ambienti di lavoro assicurando gli adeguati ricambi d’aria. Rimane inoltre l’obbligo di pulizia e sanificazione degli ambienti precedentemente occupati da lavoratori risultati positivi e la raccomandazione alla frequente igiene delle mani utilizzando detergenti e disinfettanti che devono essere facilmente reperibili ed accessibili. Confermato il contingentamento negli spazi comuni (es. mensa, spogliatoio ecc.) e la loro frequente pulizia. Rimane ancora raccomandato, laddove possibile o necessario per la fragilità del lavoratore, il ricorso al lavoro agile e viene ribadito il ruolo centrale del Medico Competente, laddove presente, nelle operazioni di informazione ai lavoratori e alla gestione dei casi fino al rientro in organico del lavoratore malato.

Analizzando infine il paragrafo relativo all’uso dei Dispositivi di Protezione delle vie respiratorie il protocollo di fatto prevede che il Datore di Lavoro debba mettere a disposizione dei lavoratori le mascherine di tipo FFP2 e che, dietro specifica indicazione del Medico Competente o del RSPP, identifichi gruppi di lavoratori a rischio che, per le particolari mansioni svolte, per l’impossibilità di assicurare un distanziamento minimo di un metro o per il fatto di appartenere alla categoria dei lavoratori fragili dovranno indossarle obbligatoriamente nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi con più lavoratori oppure aperti al pubblico.

In definitiva quindi, sarà ancora necessaria la valutazione del rischio legata alla mansione ed al contesto lavorativo che “deciderà” l’obbligo o meno di indossare la mascherina e che tale responsabilità sarà in capo al Datore di Lavoro. Un esempio concreto potrebbe essere rappresentato dai camerieri dei ristoranti, i quali, per potenziale contagio legato al servizio a persone che sono prive di mascherine, potranno avere l’obbligo di indossare le FFP2 durante l’orario di servizio.

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