Green Pass: nuove regole per l’accesso ai luoghi di lavoro privati
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge di estensione dell’obbligo di possesso del Green Pass del 16 settembre 2021 e della Legge 126 del 16/09/21 ed a partire dal 15 ottobre 2021 tutti i lavoratori che prestano attività lavorativa nel settore privato sono tenuti a possedere e a esibire, dietro richiesta, Certificati Verdi validi (Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro. I Datori di Lavoro sono tenuti al controllo ed alle verifiche direttamente o individuando e delegando, con procedura scritta, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle possibili violazioni.
Entro il 15 ottobre saranno definite in dettaglio le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli dovranno preferibilmente avvenire all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
Tra le altre cose, le nuove norme stabiliscono che il personale privo di Green Pass valido, non sarà ammesso al lavoro e sarà considerato assente (e senza diritto alla retribuzione) fino alla presentazione dello stesso. Importante è considerare che non sono previste altre conseguenze disciplinari mantenendo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sanzione prevista per i lavoratori che abbiano avuto accesso contravvenendo all’obbligo di Green Pass è compresa tra 600 e 1500 euro.
Il possesso del Green Pass è anche obbligatorio per l’accesso ai luoghi di lavoro per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in attività private (ad esempio consulenti, tecnici, commerciali ecc.). In questi ultimi casi il controllo potrà essere effettuato sia dal Datore di Lavoro diretto sia da quello “ospitante”.
Si ricorda che l’ottenimento del Green Pass può avvenire per:
1) avvenuta vaccinazione con doppia dose (validità 12 mesi)
2) avvenuta prima inoculazione del vaccino dopo guarigione da COVID-19 (validità 12 mesi)
3) avvenuta guarigione da COVID-19 (validità 6 mesi)
4) effettuazione del tampone antigenico (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).
Restano esclusi dall’obbligo del Green Pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.