Valutazione rischio incendio: le novità del D.M. 03/09/21

11 Ottobre 2022

Il Decreto Ministeriale 03/09/21 (Decreto Minicodice) aggiorna i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio precedentemente normati dal D.M. 10/3/1998.
Considerando che l’entrata in vigore del nuovo decreto è prevista ad un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a partire dal 29/10/22 ogni datore di lavoro dovrà valutare il rischio incendio conformemente alla nuova normativa.
Pertanto, per tutte le aziende già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento viene attuato nei seguenti casi:

  • in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • a seguito di infortuni significativi;
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Una delle novità introdotte nell’Allegato I del decreto è che vengono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio tutti quelli ubicati in attività non soggette a SCIA antincendio (DPR 151/2011), aventi i seguenti requisiti:

1. affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
2. superficie lorda complessiva ≤ 1000 m 2 ;
3. con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
4. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità;
5. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
6. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Hai bisogno di effettuare o aggiornare il Documento di Valutazione del Rischio Incendio? Contatta i tecnici di CHEMICHAL SRL per un preventivo gratuito.

Non esitare a contattarci al numero 0694010331 o all’indirizzo e-mail chemichalsrl@gmail.com per avere tutte le informazioni che cerchi!