- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
- destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
- destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
- destinato al contatto con gli alimenti di cui all’allegato IV (del DM 76/2007) a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24.
- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
- destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
- destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
- destinato al contatto con gli alimenti di cui all’allegato IV (del DM 76/2007) a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24.
- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
- destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
- destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
- destinato al contatto con gli alimenti di cui all’allegato IV (del DM 76/2007) a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24.
- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
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- destinato al contatto con gli alimenti di cui all’allegato IV (del DM 76/2007) a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24.
- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
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- destinato al contatto con gli alimenti di cui all’allegato IV (del DM 76/2007) a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24.
- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
- destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
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- destinato al contatto con gli alimenti di cui all’allegato IV (del DM 76/2007) a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24.
- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
- destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
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- destinato al contatto con gli alimenti di cui all’allegato IV (del DM 76/2007) a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24.
- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
- destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
- destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
- destinato al contatto con gli alimenti di cui all’allegato IV (del DM 76/2007) a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24.
- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
- destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
- destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
- destinato al contatto con gli alimenti di cui all’allegato IV (del DM 76/2007) a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24.
- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
- destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
- destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
- destinato al contatto con gli alimenti di cui all’allegato IV (del DM 76/2007) a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24.
- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
- destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
- destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
- destinato al contatto con gli alimenti di cui all’allegato IV (del DM 76/2007) a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24.
- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
- destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
- destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
- destinato al contatto con gli alimenti di cui all’allegato IV (del DM 76/2007) a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24.
- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
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- destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
- destinato al contatto con gli alimenti di cui all’allegato IV (del DM 76/2007) a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24.
- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
- destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
- destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
- destinato al contatto con gli alimenti di cui all’allegato IV (del DM 76/2007) a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24.
- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
- destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
- destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
- destinato al contatto con gli alimenti di cui all’allegato IV (del DM 76/2007) a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24.
- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
- destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
- destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
- destinato al contatto con gli alimenti di cui all’allegato IV (del DM 76/2007) a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24.
- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
- destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
- destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
- destinato al contatto con gli alimenti di cui all’allegato IV (del DM 76/2007) a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24.
- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
- destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
- destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
- destinato al contatto con gli alimenti di cui all’allegato IV (del DM 76/2007) a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24.
I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) sono tutti quelli destinati a venire a contatto con gli alimenti e con l’acqua. Si considerano quindi MOCA i piatti, i bicchieri, gli utensili da cucina e da tavola, i recipienti e i contenitori, i macchinari per la trasformazione degli alimenti, i materiali da imballaggio, le bottiglie, le guarnizioni di caffetterie, carta da incarto, pellicole di plastica, etichette a contatto diretto, imballaggi e quant’altro.
Il Regolamento europeo (CE) 1935/2004 stabilisce i requisiti specifici per i MOCA come, ad esempio, le regole e le buone pratiche di fabbricazione da seguire nella produzione. Ovviamente esistono riferimenti normativi specifici per tutti i singoli materiali dei MOCA, come ad esempio per i materiali plastici.
La normativa MOCA prevede l’obbligo di certificazione per questi prodotti al fine di evitare, durante il loro utilizzo abituale o prevedibile, un trasferimento agli alimenti di componenti in grado di costituire un pericolo per la salute umana, tali di alterare la composizione dei prodotti alimentari in modo significativo e di comportare la modifica delle caratteristiche organolettiche.
La rispondenza alla norma specifica viene indicata al consumatore mediante simboli obbligatori e diciture specifiche (“per contatto con i prodotti alimentari”) che devono indicare il loro uso specifico (ad esempio per macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra ecc).
Le altre informazioni obbligatorie sui MOCA da riportare in etichetta sono inoltre le istruzioni speciali da osservare per garantirne un impiego sicuro e adeguato in caso di limitazioni di utilizzo (temperatura massima di utilizzo o l’esclusione d’uso con alcune tipologie di alimenti);ad esempio per l’alluminio e leghe di alluminio (D.M. 76/2007) è necessario riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
Dal 14 gennaio 2022 (D. Lgs. 196/2021), sono entrate in vigorenuove disposizioni relative all’uso dei MOCA in plastica monouso come il totale divieto per alcune tipologie, e sono state definite le modalità per la loro riduzione dell’immissione sul mercato sia del tipo “tal quale” che del tipo “riempita” dal “produttore”.
L’importanza che rivestono i MOCA nell’ambito dell’industria alimentare è testimoniata dagli investimenti e dai risultati delle ricerche scientifiche dedicate. A titolo di esempio si possono citare i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti ovvero quei materiali capaci di rilasciare progressivamente componenti utili durante la conservazione dell’alimento (come nel caso di alcune botti da vino) o che danno indicazioni sullo stato di conservazione dell’alimento (ad esempio cambiando colore nel corso del tempo).
I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) sono tutti quelli destinati a venire a contatto con gli alimenti e con l’acqua. Si considerano quindi MOCA i piatti, i bicchieri, gli utensili da cucina e da tavola, i recipienti e i contenitori, i macchinari per la trasformazione degli alimenti, i materiali da imballaggio, le bottiglie, le guarnizioni di caffetterie, carta da incarto, pellicole di plastica, etichette a contatto diretto, imballaggi e quant’altro.
Il Regolamento europeo (CE) 1935/2004 stabilisce i requisiti specifici per i MOCA come, ad esempio, le regole e le buone pratiche di fabbricazione da seguire nella produzione. Ovviamente esistono riferimenti normativi specifici per tutti i singoli materiali dei MOCA, come ad esempio per i materiali plastici.
La normativa MOCA prevede l’obbligo di certificazione per questi prodotti al fine di evitare, durante il loro utilizzo abituale o prevedibile, un trasferimento agli alimenti di componenti in grado di costituire un pericolo per la salute umana, tali di alterare la composizione dei prodotti alimentari in modo significativo e di comportare la modifica delle caratteristiche organolettiche.
La rispondenza alla norma specifica viene indicata al consumatore mediante simboli obbligatori e diciture specifiche (“per contatto con i prodotti alimentari”) che devono indicare il loro uso specifico (ad esempio per macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra ecc).
Le altre informazioni obbligatorie sui MOCA da riportare in etichetta sono inoltre le istruzioni speciali da osservare per garantirne un impiego sicuro e adeguato in caso di limitazioni di utilizzo (temperatura massima di utilizzo o l’esclusione d’uso con alcune tipologie di alimenti);ad esempio per l’alluminio e leghe di alluminio (D.M. 76/2007) è necessario riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
Dal 14 gennaio 2022 (D. Lgs. 196/2021), sono entrate in vigorenuove disposizioni relative all’uso dei MOCA in plastica monouso come il totale divieto per alcune tipologie, e sono state definite le modalità per la loro riduzione dell’immissione sul mercato sia del tipo “tal quale” che del tipo “riempita” dal “produttore”.
L’importanza che rivestono i MOCA nell’ambito dell’industria alimentare è testimoniata dagli investimenti e dai risultati delle ricerche scientifiche dedicate. A titolo di esempio si possono citare i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti ovvero quei materiali capaci di rilasciare progressivamente componenti utili durante la conservazione dell’alimento (come nel caso di alcune botti da vino) o che danno indicazioni sullo stato di conservazione dell’alimento (ad esempio cambiando colore nel corso del tempo).
I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) sono tutti quelli destinati a venire a contatto con gli alimenti e con l’acqua. Si considerano quindi MOCA i piatti, i bicchieri, gli utensili da cucina e da tavola, i recipienti e i contenitori, i macchinari per la trasformazione degli alimenti, i materiali da imballaggio, le bottiglie, le guarnizioni di caffetterie, carta da incarto, pellicole di plastica, etichette a contatto diretto, imballaggi e quant’altro.
Il Regolamento europeo (CE) 1935/2004 stabilisce i requisiti specifici per i MOCA come, ad esempio, le regole e le buone pratiche di fabbricazione da seguire nella produzione. Ovviamente esistono riferimenti normativi specifici per tutti i singoli materiali dei MOCA, come ad esempio per i materiali plastici.
La normativa MOCA prevede l’obbligo di certificazione per questi prodotti al fine di evitare, durante il loro utilizzo abituale o prevedibile, un trasferimento agli alimenti di componenti in grado di costituire un pericolo per la salute umana, tali di alterare la composizione dei prodotti alimentari in modo significativo e di comportare la modifica delle caratteristiche organolettiche.
La rispondenza alla norma specifica viene indicata al consumatore mediante simboli obbligatori e diciture specifiche (“per contatto con i prodotti alimentari”) che devono indicare il loro uso specifico (ad esempio per macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra ecc).
Le altre informazioni obbligatorie sui MOCA da riportare in etichetta sono inoltre le istruzioni speciali da osservare per garantirne un impiego sicuro e adeguato in caso di limitazioni di utilizzo (temperatura massima di utilizzo o l’esclusione d’uso con alcune tipologie di alimenti);ad esempio per l’alluminio e leghe di alluminio (D.M. 76/2007) è necessario riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
Dal 14 gennaio 2022 (D. Lgs. 196/2021), sono entrate in vigorenuove disposizioni relative all’uso dei MOCA in plastica monouso come il totale divieto per alcune tipologie, e sono state definite le modalità per la loro riduzione dell’immissione sul mercato sia del tipo “tal quale” che del tipo “riempita” dal “produttore”.
L’importanza che rivestono i MOCA nell’ambito dell’industria alimentare è testimoniata dagli investimenti e dai risultati delle ricerche scientifiche dedicate. A titolo di esempio si possono citare i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti ovvero quei materiali capaci di rilasciare progressivamente componenti utili durante la conservazione dell’alimento (come nel caso di alcune botti da vino) o che danno indicazioni sullo stato di conservazione dell’alimento (ad esempio cambiando colore nel corso del tempo).
I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) sono tutti quelli destinati a venire a contatto con gli alimenti e con l’acqua. Si considerano quindi MOCA i piatti, i bicchieri, gli utensili da cucina e da tavola, i recipienti e i contenitori, i macchinari per la trasformazione degli alimenti, i materiali da imballaggio, le bottiglie, le guarnizioni di caffetterie, carta da incarto, pellicole di plastica, etichette a contatto diretto, imballaggi e quant’altro.
Il Regolamento europeo (CE) 1935/2004 stabilisce i requisiti specifici per i MOCA come, ad esempio, le regole e le buone pratiche di fabbricazione da seguire nella produzione. Ovviamente esistono riferimenti normativi specifici per tutti i singoli materiali dei MOCA, come ad esempio per i materiali plastici.
La normativa MOCA prevede l’obbligo di certificazione per questi prodotti al fine di evitare, durante il loro utilizzo abituale o prevedibile, un trasferimento agli alimenti di componenti in grado di costituire un pericolo per la salute umana, tali di alterare la composizione dei prodotti alimentari in modo significativo e di comportare la modifica delle caratteristiche organolettiche.
La rispondenza alla norma specifica viene indicata al consumatore mediante simboli obbligatori e diciture specifiche (“per contatto con i prodotti alimentari”) che devono indicare il loro uso specifico (ad esempio per macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra ecc).
Le altre informazioni obbligatorie sui MOCA da riportare in etichetta sono inoltre le istruzioni speciali da osservare per garantirne un impiego sicuro e adeguato in caso di limitazioni di utilizzo (temperatura massima di utilizzo o l’esclusione d’uso con alcune tipologie di alimenti);ad esempio per l’alluminio e leghe di alluminio (D.M. 76/2007) è necessario riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
Dal 14 gennaio 2022 (D. Lgs. 196/2021), sono entrate in vigorenuove disposizioni relative all’uso dei MOCA in plastica monouso come il totale divieto per alcune tipologie, e sono state definite le modalità per la loro riduzione dell’immissione sul mercato sia del tipo “tal quale” che del tipo “riempita” dal “produttore”.
L’importanza che rivestono i MOCA nell’ambito dell’industria alimentare è testimoniata dagli investimenti e dai risultati delle ricerche scientifiche dedicate. A titolo di esempio si possono citare i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti ovvero quei materiali capaci di rilasciare progressivamente componenti utili durante la conservazione dell’alimento (come nel caso di alcune botti da vino) o che danno indicazioni sullo stato di conservazione dell’alimento (ad esempio cambiando colore nel corso del tempo).
I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) sono tutti quelli destinati a venire a contatto con gli alimenti e con l’acqua. Si considerano quindi MOCA i piatti, i bicchieri, gli utensili da cucina e da tavola, i recipienti e i contenitori, i macchinari per la trasformazione degli alimenti, i materiali da imballaggio, le bottiglie, le guarnizioni di caffetterie, carta da incarto, pellicole di plastica, etichette a contatto diretto, imballaggi e quant’altro.
Il Regolamento europeo (CE) 1935/2004 stabilisce i requisiti specifici per i MOCA come, ad esempio, le regole e le buone pratiche di fabbricazione da seguire nella produzione. Ovviamente esistono riferimenti normativi specifici per tutti i singoli materiali dei MOCA, come ad esempio per i materiali plastici.
La normativa MOCA prevede l’obbligo di certificazione per questi prodotti al fine di evitare, durante il loro utilizzo abituale o prevedibile, un trasferimento agli alimenti di componenti in grado di costituire un pericolo per la salute umana, tali di alterare la composizione dei prodotti alimentari in modo significativo e di comportare la modifica delle caratteristiche organolettiche.
La rispondenza alla norma specifica viene indicata al consumatore mediante simboli obbligatori e diciture specifiche (“per contatto con i prodotti alimentari”) che devono indicare il loro uso specifico (ad esempio per macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra ecc).
Le altre informazioni obbligatorie sui MOCA da riportare in etichetta sono inoltre le istruzioni speciali da osservare per garantirne un impiego sicuro e adeguato in caso di limitazioni di utilizzo (temperatura massima di utilizzo o l’esclusione d’uso con alcune tipologie di alimenti);ad esempio per l’alluminio e leghe di alluminio (D.M. 76/2007) è necessario riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
Dal 14 gennaio 2022 (D. Lgs. 196/2021), sono entrate in vigorenuove disposizioni relative all’uso dei MOCA in plastica monouso come il totale divieto per alcune tipologie, e sono state definite le modalità per la loro riduzione dell’immissione sul mercato sia del tipo “tal quale” che del tipo “riempita” dal “produttore”.
L’importanza che rivestono i MOCA nell’ambito dell’industria alimentare è testimoniata dagli investimenti e dai risultati delle ricerche scientifiche dedicate. A titolo di esempio si possono citare i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti ovvero quei materiali capaci di rilasciare progressivamente componenti utili durante la conservazione dell’alimento (come nel caso di alcune botti da vino) o che danno indicazioni sullo stato di conservazione dell’alimento (ad esempio cambiando colore nel corso del tempo).
I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) sono tutti quelli destinati a venire a contatto con gli alimenti e con l’acqua. Si considerano quindi MOCA i piatti, i bicchieri, gli utensili da cucina e da tavola, i recipienti e i contenitori, i macchinari per la trasformazione degli alimenti, i materiali da imballaggio, le bottiglie, le guarnizioni di caffetterie, carta da incarto, pellicole di plastica, etichette a contatto diretto, imballaggi e quant’altro.
Il Regolamento europeo (CE) 1935/2004 stabilisce i requisiti specifici per i MOCA come, ad esempio, le regole e le buone pratiche di fabbricazione da seguire nella produzione. Ovviamente esistono riferimenti normativi specifici per tutti i singoli materiali dei MOCA, come ad esempio per i materiali plastici.
La normativa MOCA prevede l’obbligo di certificazione per questi prodotti al fine di evitare, durante il loro utilizzo abituale o prevedibile, un trasferimento agli alimenti di componenti in grado di costituire un pericolo per la salute umana, tali di alterare la composizione dei prodotti alimentari in modo significativo e di comportare la modifica delle caratteristiche organolettiche.
La rispondenza alla norma specifica viene indicata al consumatore mediante simboli obbligatori e diciture specifiche (“per contatto con i prodotti alimentari”) che devono indicare il loro uso specifico (ad esempio per macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra ecc).
Le altre informazioni obbligatorie sui MOCA da riportare in etichetta sono inoltre le istruzioni speciali da osservare per garantirne un impiego sicuro e adeguato in caso di limitazioni di utilizzo (temperatura massima di utilizzo o l’esclusione d’uso con alcune tipologie di alimenti);ad esempio per l’alluminio e leghe di alluminio (D.M. 76/2007) è necessario riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
Dal 14 gennaio 2022 (D. Lgs. 196/2021), sono entrate in vigorenuove disposizioni relative all’uso dei MOCA in plastica monouso come il totale divieto per alcune tipologie, e sono state definite le modalità per la loro riduzione dell’immissione sul mercato sia del tipo “tal quale” che del tipo “riempita” dal “produttore”.
L’importanza che rivestono i MOCA nell’ambito dell’industria alimentare è testimoniata dagli investimenti e dai risultati delle ricerche scientifiche dedicate. A titolo di esempio si possono citare i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti ovvero quei materiali capaci di rilasciare progressivamente componenti utili durante la conservazione dell’alimento (come nel caso di alcune botti da vino) o che danno indicazioni sullo stato di conservazione dell’alimento (ad esempio cambiando colore nel corso del tempo).
I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) sono tutti quelli destinati a venire a contatto con gli alimenti e con l’acqua. Si considerano quindi MOCA i piatti, i bicchieri, gli utensili da cucina e da tavola, i recipienti e i contenitori, i macchinari per la trasformazione degli alimenti, i materiali da imballaggio, le bottiglie, le guarnizioni di caffetterie, carta da incarto, pellicole di plastica, etichette a contatto diretto, imballaggi e quant’altro.
Il Regolamento europeo (CE) 1935/2004 stabilisce i requisiti specifici per i MOCA come, ad esempio, le regole e le buone pratiche di fabbricazione da seguire nella produzione. Ovviamente esistono riferimenti normativi specifici per tutti i singoli materiali dei MOCA, come ad esempio per i materiali plastici.
La normativa MOCA prevede l’obbligo di certificazione per questi prodotti al fine di evitare, durante il loro utilizzo abituale o prevedibile, un trasferimento agli alimenti di componenti in grado di costituire un pericolo per la salute umana, tali di alterare la composizione dei prodotti alimentari in modo significativo e di comportare la modifica delle caratteristiche organolettiche.
La rispondenza alla norma specifica viene indicata al consumatore mediante simboli obbligatori e diciture specifiche (“per contatto con i prodotti alimentari”) che devono indicare il loro uso specifico (ad esempio per macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra ecc).
Le altre informazioni obbligatorie sui MOCA da riportare in etichetta sono inoltre le istruzioni speciali da osservare per garantirne un impiego sicuro e adeguato in caso di limitazioni di utilizzo (temperatura massima di utilizzo o l’esclusione d’uso con alcune tipologie di alimenti);ad esempio per l’alluminio e leghe di alluminio (D.M. 76/2007) è necessario riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
Dal 14 gennaio 2022 (D. Lgs. 196/2021), sono entrate in vigorenuove disposizioni relative all’uso dei MOCA in plastica monouso come il totale divieto per alcune tipologie, e sono state definite le modalità per la loro riduzione dell’immissione sul mercato sia del tipo “tal quale” che del tipo “riempita” dal “produttore”.
L’importanza che rivestono i MOCA nell’ambito dell’industria alimentare è testimoniata dagli investimenti e dai risultati delle ricerche scientifiche dedicate. A titolo di esempio si possono citare i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti ovvero quei materiali capaci di rilasciare progressivamente componenti utili durante la conservazione dell’alimento (come nel caso di alcune botti da vino) o che danno indicazioni sullo stato di conservazione dell’alimento (ad esempio cambiando colore nel corso del tempo).
I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) sono tutti quelli destinati a venire a contatto con gli alimenti e con l’acqua. Si considerano quindi MOCA i piatti, i bicchieri, gli utensili da cucina e da tavola, i recipienti e i contenitori, i macchinari per la trasformazione degli alimenti, i materiali da imballaggio, le bottiglie, le guarnizioni di caffetterie, carta da incarto, pellicole di plastica, etichette a contatto diretto, imballaggi e quant’altro.
Il Regolamento europeo (CE) 1935/2004 stabilisce i requisiti specifici per i MOCA come, ad esempio, le regole e le buone pratiche di fabbricazione da seguire nella produzione. Ovviamente esistono riferimenti normativi specifici per tutti i singoli materiali dei MOCA, come ad esempio per i materiali plastici.
La normativa MOCA prevede l’obbligo di certificazione per questi prodotti al fine di evitare, durante il loro utilizzo abituale o prevedibile, un trasferimento agli alimenti di componenti in grado di costituire un pericolo per la salute umana, tali di alterare la composizione dei prodotti alimentari in modo significativo e di comportare la modifica delle caratteristiche organolettiche.
La rispondenza alla norma specifica viene indicata al consumatore mediante simboli obbligatori e diciture specifiche (“per contatto con i prodotti alimentari”) che devono indicare il loro uso specifico (ad esempio per macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra ecc).
Le altre informazioni obbligatorie sui MOCA da riportare in etichetta sono inoltre le istruzioni speciali da osservare per garantirne un impiego sicuro e adeguato in caso di limitazioni di utilizzo (temperatura massima di utilizzo o l’esclusione d’uso con alcune tipologie di alimenti);ad esempio per l’alluminio e leghe di alluminio (D.M. 76/2007) è necessario riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
Dal 14 gennaio 2022 (D. Lgs. 196/2021), sono entrate in vigorenuove disposizioni relative all’uso dei MOCA in plastica monouso come il totale divieto per alcune tipologie, e sono state definite le modalità per la loro riduzione dell’immissione sul mercato sia del tipo “tal quale” che del tipo “riempita” dal “produttore”.
L’importanza che rivestono i MOCA nell’ambito dell’industria alimentare è testimoniata dagli investimenti e dai risultati delle ricerche scientifiche dedicate. A titolo di esempio si possono citare i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti ovvero quei materiali capaci di rilasciare progressivamente componenti utili durante la conservazione dell’alimento (come nel caso di alcune botti da vino) o che danno indicazioni sullo stato di conservazione dell’alimento (ad esempio cambiando colore nel corso del tempo).
I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) sono tutti quelli destinati a venire a contatto con gli alimenti e con l’acqua. Si considerano quindi MOCA i piatti, i bicchieri, gli utensili da cucina e da tavola, i recipienti e i contenitori, i macchinari per la trasformazione degli alimenti, i materiali da imballaggio, le bottiglie, le guarnizioni di caffetterie, carta da incarto, pellicole di plastica, etichette a contatto diretto, imballaggi e quant’altro.
Il Regolamento europeo (CE) 1935/2004 stabilisce i requisiti specifici per i MOCA come, ad esempio, le regole e le buone pratiche di fabbricazione da seguire nella produzione. Ovviamente esistono riferimenti normativi specifici per tutti i singoli materiali dei MOCA, come ad esempio per i materiali plastici.
La normativa MOCA prevede l’obbligo di certificazione per questi prodotti al fine di evitare, durante il loro utilizzo abituale o prevedibile, un trasferimento agli alimenti di componenti in grado di costituire un pericolo per la salute umana, tali di alterare la composizione dei prodotti alimentari in modo significativo e di comportare la modifica delle caratteristiche organolettiche.
La rispondenza alla norma specifica viene indicata al consumatore mediante simboli obbligatori e diciture specifiche (“per contatto con i prodotti alimentari”) che devono indicare il loro uso specifico (ad esempio per macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra ecc).
Le altre informazioni obbligatorie sui MOCA da riportare in etichetta sono inoltre le istruzioni speciali da osservare per garantirne un impiego sicuro e adeguato in caso di limitazioni di utilizzo (temperatura massima di utilizzo o l’esclusione d’uso con alcune tipologie di alimenti);ad esempio per l’alluminio e leghe di alluminio (D.M. 76/2007) è necessario riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
Dal 14 gennaio 2022 (D. Lgs. 196/2021), sono entrate in vigorenuove disposizioni relative all’uso dei MOCA in plastica monouso come il totale divieto per alcune tipologie, e sono state definite le modalità per la loro riduzione dell’immissione sul mercato sia del tipo “tal quale” che del tipo “riempita” dal “produttore”.
L’importanza che rivestono i MOCA nell’ambito dell’industria alimentare è testimoniata dagli investimenti e dai risultati delle ricerche scientifiche dedicate. A titolo di esempio si possono citare i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti ovvero quei materiali capaci di rilasciare progressivamente componenti utili durante la conservazione dell’alimento (come nel caso di alcune botti da vino) o che danno indicazioni sullo stato di conservazione dell’alimento (ad esempio cambiando colore nel corso del tempo).
I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) sono tutti quelli destinati a venire a contatto con gli alimenti e con l’acqua. Si considerano quindi MOCA i piatti, i bicchieri, gli utensili da cucina e da tavola, i recipienti e i contenitori, i macchinari per la trasformazione degli alimenti, i materiali da imballaggio, le bottiglie, le guarnizioni di caffetterie, carta da incarto, pellicole di plastica, etichette a contatto diretto, imballaggi e quant’altro.
Il Regolamento europeo (CE) 1935/2004 stabilisce i requisiti specifici per i MOCA come, ad esempio, le regole e le buone pratiche di fabbricazione da seguire nella produzione. Ovviamente esistono riferimenti normativi specifici per tutti i singoli materiali dei MOCA, come ad esempio per i materiali plastici.
La normativa MOCA prevede l’obbligo di certificazione per questi prodotti al fine di evitare, durante il loro utilizzo abituale o prevedibile, un trasferimento agli alimenti di componenti in grado di costituire un pericolo per la salute umana, tali di alterare la composizione dei prodotti alimentari in modo significativo e di comportare la modifica delle caratteristiche organolettiche.
La rispondenza alla norma specifica viene indicata al consumatore mediante simboli obbligatori e diciture specifiche (“per contatto con i prodotti alimentari”) che devono indicare il loro uso specifico (ad esempio per macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra ecc).
Le altre informazioni obbligatorie sui MOCA da riportare in etichetta sono inoltre le istruzioni speciali da osservare per garantirne un impiego sicuro e adeguato in caso di limitazioni di utilizzo (temperatura massima di utilizzo o l’esclusione d’uso con alcune tipologie di alimenti);ad esempio per l’alluminio e leghe di alluminio (D.M. 76/2007) è necessario riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
Dal 14 gennaio 2022 (D. Lgs. 196/2021), sono entrate in vigorenuove disposizioni relative all’uso dei MOCA in plastica monouso come il totale divieto per alcune tipologie, e sono state definite le modalità per la loro riduzione dell’immissione sul mercato sia del tipo “tal quale” che del tipo “riempita” dal “produttore”.
L’importanza che rivestono i MOCA nell’ambito dell’industria alimentare è testimoniata dagli investimenti e dai risultati delle ricerche scientifiche dedicate. A titolo di esempio si possono citare i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti ovvero quei materiali capaci di rilasciare progressivamente componenti utili durante la conservazione dell’alimento (come nel caso di alcune botti da vino) o che danno indicazioni sullo stato di conservazione dell’alimento (ad esempio cambiando colore nel corso del tempo).
I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) sono tutti quelli destinati a venire a contatto con gli alimenti e con l’acqua. Si considerano quindi MOCA i piatti, i bicchieri, gli utensili da cucina e da tavola, i recipienti e i contenitori, i macchinari per la trasformazione degli alimenti, i materiali da imballaggio, le bottiglie, le guarnizioni di caffetterie, carta da incarto, pellicole di plastica, etichette a contatto diretto, imballaggi e quant’altro.
Il Regolamento europeo (CE) 1935/2004 stabilisce i requisiti specifici per i MOCA come, ad esempio, le regole e le buone pratiche di fabbricazione da seguire nella produzione. Ovviamente esistono riferimenti normativi specifici per tutti i singoli materiali dei MOCA, come ad esempio per i materiali plastici.
La normativa MOCA prevede l’obbligo di certificazione per questi prodotti al fine di evitare, durante il loro utilizzo abituale o prevedibile, un trasferimento agli alimenti di componenti in grado di costituire un pericolo per la salute umana, tali di alterare la composizione dei prodotti alimentari in modo significativo e di comportare la modifica delle caratteristiche organolettiche.
La rispondenza alla norma specifica viene indicata al consumatore mediante simboli obbligatori e diciture specifiche (“per contatto con i prodotti alimentari”) che devono indicare il loro uso specifico (ad esempio per macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra ecc).
Le altre informazioni obbligatorie sui MOCA da riportare in etichetta sono inoltre le istruzioni speciali da osservare per garantirne un impiego sicuro e adeguato in caso di limitazioni di utilizzo (temperatura massima di utilizzo o l’esclusione d’uso con alcune tipologie di alimenti);ad esempio per l’alluminio e leghe di alluminio (D.M. 76/2007) è necessario riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
Dal 14 gennaio 2022 (D. Lgs. 196/2021), sono entrate in vigorenuove disposizioni relative all’uso dei MOCA in plastica monouso come il totale divieto per alcune tipologie, e sono state definite le modalità per la loro riduzione dell’immissione sul mercato sia del tipo “tal quale” che del tipo “riempita” dal “produttore”.
L’importanza che rivestono i MOCA nell’ambito dell’industria alimentare è testimoniata dagli investimenti e dai risultati delle ricerche scientifiche dedicate. A titolo di esempio si possono citare i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti ovvero quei materiali capaci di rilasciare progressivamente componenti utili durante la conservazione dell’alimento (come nel caso di alcune botti da vino) o che danno indicazioni sullo stato di conservazione dell’alimento (ad esempio cambiando colore nel corso del tempo).
I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) sono tutti quelli destinati a venire a contatto con gli alimenti e con l’acqua. Si considerano quindi MOCA i piatti, i bicchieri, gli utensili da cucina e da tavola, i recipienti e i contenitori, i macchinari per la trasformazione degli alimenti, i materiali da imballaggio, le bottiglie, le guarnizioni di caffetterie, carta da incarto, pellicole di plastica, etichette a contatto diretto, imballaggi e quant’altro.
Il Regolamento europeo (CE) 1935/2004 stabilisce i requisiti specifici per i MOCA come, ad esempio, le regole e le buone pratiche di fabbricazione da seguire nella produzione. Ovviamente esistono riferimenti normativi specifici per tutti i singoli materiali dei MOCA, come ad esempio per i materiali plastici.
La normativa MOCA prevede l’obbligo di certificazione per questi prodotti al fine di evitare, durante il loro utilizzo abituale o prevedibile, un trasferimento agli alimenti di componenti in grado di costituire un pericolo per la salute umana, tali di alterare la composizione dei prodotti alimentari in modo significativo e di comportare la modifica delle caratteristiche organolettiche.
La rispondenza alla norma specifica viene indicata al consumatore mediante simboli obbligatori e diciture specifiche (“per contatto con i prodotti alimentari”) che devono indicare il loro uso specifico (ad esempio per macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra ecc).
Le altre informazioni obbligatorie sui MOCA da riportare in etichetta sono inoltre le istruzioni speciali da osservare per garantirne un impiego sicuro e adeguato in caso di limitazioni di utilizzo (temperatura massima di utilizzo o l’esclusione d’uso con alcune tipologie di alimenti);ad esempio per l’alluminio e leghe di alluminio (D.M. 76/2007) è necessario riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
Dal 14 gennaio 2022 (D. Lgs. 196/2021), sono entrate in vigorenuove disposizioni relative all’uso dei MOCA in plastica monouso come il totale divieto per alcune tipologie, e sono state definite le modalità per la loro riduzione dell’immissione sul mercato sia del tipo “tal quale” che del tipo “riempita” dal “produttore”.
L’importanza che rivestono i MOCA nell’ambito dell’industria alimentare è testimoniata dagli investimenti e dai risultati delle ricerche scientifiche dedicate. A titolo di esempio si possono citare i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti ovvero quei materiali capaci di rilasciare progressivamente componenti utili durante la conservazione dell’alimento (come nel caso di alcune botti da vino) o che danno indicazioni sullo stato di conservazione dell’alimento (ad esempio cambiando colore nel corso del tempo).
I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) sono tutti quelli destinati a venire a contatto con gli alimenti e con l’acqua. Si considerano quindi MOCA i piatti, i bicchieri, gli utensili da cucina e da tavola, i recipienti e i contenitori, i macchinari per la trasformazione degli alimenti, i materiali da imballaggio, le bottiglie, le guarnizioni di caffetterie, carta da incarto, pellicole di plastica, etichette a contatto diretto, imballaggi e quant’altro.
Il Regolamento europeo (CE) 1935/2004 stabilisce i requisiti specifici per i MOCA come, ad esempio, le regole e le buone pratiche di fabbricazione da seguire nella produzione. Ovviamente esistono riferimenti normativi specifici per tutti i singoli materiali dei MOCA, come ad esempio per i materiali plastici.
La normativa MOCA prevede l’obbligo di certificazione per questi prodotti al fine di evitare, durante il loro utilizzo abituale o prevedibile, un trasferimento agli alimenti di componenti in grado di costituire un pericolo per la salute umana, tali di alterare la composizione dei prodotti alimentari in modo significativo e di comportare la modifica delle caratteristiche organolettiche.
La rispondenza alla norma specifica viene indicata al consumatore mediante simboli obbligatori e diciture specifiche (“per contatto con i prodotti alimentari”) che devono indicare il loro uso specifico (ad esempio per macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra ecc).
Le altre informazioni obbligatorie sui MOCA da riportare in etichetta sono inoltre le istruzioni speciali da osservare per garantirne un impiego sicuro e adeguato in caso di limitazioni di utilizzo (temperatura massima di utilizzo o l’esclusione d’uso con alcune tipologie di alimenti);ad esempio per l’alluminio e leghe di alluminio (D.M. 76/2007) è necessario riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
Dal 14 gennaio 2022 (D. Lgs. 196/2021), sono entrate in vigorenuove disposizioni relative all’uso dei MOCA in plastica monouso come il totale divieto per alcune tipologie, e sono state definite le modalità per la loro riduzione dell’immissione sul mercato sia del tipo “tal quale” che del tipo “riempita” dal “produttore”.
L’importanza che rivestono i MOCA nell’ambito dell’industria alimentare è testimoniata dagli investimenti e dai risultati delle ricerche scientifiche dedicate. A titolo di esempio si possono citare i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti ovvero quei materiali capaci di rilasciare progressivamente componenti utili durante la conservazione dell’alimento (come nel caso di alcune botti da vino) o che danno indicazioni sullo stato di conservazione dell’alimento (ad esempio cambiando colore nel corso del tempo).
I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) sono tutti quelli destinati a venire a contatto con gli alimenti e con l’acqua. Si considerano quindi MOCA i piatti, i bicchieri, gli utensili da cucina e da tavola, i recipienti e i contenitori, i macchinari per la trasformazione degli alimenti, i materiali da imballaggio, le bottiglie, le guarnizioni di caffetterie, carta da incarto, pellicole di plastica, etichette a contatto diretto, imballaggi e quant’altro.
Il Regolamento europeo (CE) 1935/2004 stabilisce i requisiti specifici per i MOCA come, ad esempio, le regole e le buone pratiche di fabbricazione da seguire nella produzione. Ovviamente esistono riferimenti normativi specifici per tutti i singoli materiali dei MOCA, come ad esempio per i materiali plastici.
La normativa MOCA prevede l’obbligo di certificazione per questi prodotti al fine di evitare, durante il loro utilizzo abituale o prevedibile, un trasferimento agli alimenti di componenti in grado di costituire un pericolo per la salute umana, tali di alterare la composizione dei prodotti alimentari in modo significativo e di comportare la modifica delle caratteristiche organolettiche.
La rispondenza alla norma specifica viene indicata al consumatore mediante simboli obbligatori e diciture specifiche (“per contatto con i prodotti alimentari”) che devono indicare il loro uso specifico (ad esempio per macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra ecc).
Le altre informazioni obbligatorie sui MOCA da riportare in etichetta sono inoltre le istruzioni speciali da osservare per garantirne un impiego sicuro e adeguato in caso di limitazioni di utilizzo (temperatura massima di utilizzo o l’esclusione d’uso con alcune tipologie di alimenti);ad esempio per l’alluminio e leghe di alluminio (D.M. 76/2007) è necessario riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
Dal 14 gennaio 2022 (D. Lgs. 196/2021), sono entrate in vigorenuove disposizioni relative all’uso dei MOCA in plastica monouso come il totale divieto per alcune tipologie, e sono state definite le modalità per la loro riduzione dell’immissione sul mercato sia del tipo “tal quale” che del tipo “riempita” dal “produttore”.
L’importanza che rivestono i MOCA nell’ambito dell’industria alimentare è testimoniata dagli investimenti e dai risultati delle ricerche scientifiche dedicate. A titolo di esempio si possono citare i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti ovvero quei materiali capaci di rilasciare progressivamente componenti utili durante la conservazione dell’alimento (come nel caso di alcune botti da vino) o che danno indicazioni sullo stato di conservazione dell’alimento (ad esempio cambiando colore nel corso del tempo).
I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) sono tutti quelli destinati a venire a contatto con gli alimenti e con l’acqua. Si considerano quindi MOCA i piatti, i bicchieri, gli utensili da cucina e da tavola, i recipienti e i contenitori, i macchinari per la trasformazione degli alimenti, i materiali da imballaggio, le bottiglie, le guarnizioni di caffetterie, carta da incarto, pellicole di plastica, etichette a contatto diretto, imballaggi e quant’altro.
Il Regolamento europeo (CE) 1935/2004 stabilisce i requisiti specifici per i MOCA come, ad esempio, le regole e le buone pratiche di fabbricazione da seguire nella produzione. Ovviamente esistono riferimenti normativi specifici per tutti i singoli materiali dei MOCA, come ad esempio per i materiali plastici.
La normativa MOCA prevede l’obbligo di certificazione per questi prodotti al fine di evitare, durante il loro utilizzo abituale o prevedibile, un trasferimento agli alimenti di componenti in grado di costituire un pericolo per la salute umana, tali di alterare la composizione dei prodotti alimentari in modo significativo e di comportare la modifica delle caratteristiche organolettiche.
La rispondenza alla norma specifica viene indicata al consumatore mediante simboli obbligatori e diciture specifiche (“per contatto con i prodotti alimentari”) che devono indicare il loro uso specifico (ad esempio per macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra ecc).
Le altre informazioni obbligatorie sui MOCA da riportare in etichetta sono inoltre le istruzioni speciali da osservare per garantirne un impiego sicuro e adeguato in caso di limitazioni di utilizzo (temperatura massima di utilizzo o l’esclusione d’uso con alcune tipologie di alimenti);ad esempio per l’alluminio e leghe di alluminio (D.M. 76/2007) è necessario riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
Dal 14 gennaio 2022 (D. Lgs. 196/2021), sono entrate in vigorenuove disposizioni relative all’uso dei MOCA in plastica monouso come il totale divieto per alcune tipologie, e sono state definite le modalità per la loro riduzione dell’immissione sul mercato sia del tipo “tal quale” che del tipo “riempita” dal “produttore”.
L’importanza che rivestono i MOCA nell’ambito dell’industria alimentare è testimoniata dagli investimenti e dai risultati delle ricerche scientifiche dedicate. A titolo di esempio si possono citare i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti ovvero quei materiali capaci di rilasciare progressivamente componenti utili durante la conservazione dell’alimento (come nel caso di alcune botti da vino) o che danno indicazioni sullo stato di conservazione dell’alimento (ad esempio cambiando colore nel corso del tempo).
I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) sono tutti quelli destinati a venire a contatto con gli alimenti e con l’acqua. Si considerano quindi MOCA i piatti, i bicchieri, gli utensili da cucina e da tavola, i recipienti e i contenitori, i macchinari per la trasformazione degli alimenti, i materiali da imballaggio, le bottiglie, le guarnizioni di caffetterie, carta da incarto, pellicole di plastica, etichette a contatto diretto, imballaggi e quant’altro.
Il Regolamento europeo (CE) 1935/2004 stabilisce i requisiti specifici per i MOCA come, ad esempio, le regole e le buone pratiche di fabbricazione da seguire nella produzione. Ovviamente esistono riferimenti normativi specifici per tutti i singoli materiali dei MOCA, come ad esempio per i materiali plastici.
La normativa MOCA prevede l’obbligo di certificazione per questi prodotti al fine di evitare, durante il loro utilizzo abituale o prevedibile, un trasferimento agli alimenti di componenti in grado di costituire un pericolo per la salute umana, tali di alterare la composizione dei prodotti alimentari in modo significativo e di comportare la modifica delle caratteristiche organolettiche.
La rispondenza alla norma specifica viene indicata al consumatore mediante simboli obbligatori e diciture specifiche (“per contatto con i prodotti alimentari”) che devono indicare il loro uso specifico (ad esempio per macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra ecc).
Le altre informazioni obbligatorie sui MOCA da riportare in etichetta sono inoltre le istruzioni speciali da osservare per garantirne un impiego sicuro e adeguato in caso di limitazioni di utilizzo (temperatura massima di utilizzo o l’esclusione d’uso con alcune tipologie di alimenti);ad esempio per l’alluminio e leghe di alluminio (D.M. 76/2007) è necessario riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
Dal 14 gennaio 2022 (D. Lgs. 196/2021), sono entrate in vigorenuove disposizioni relative all’uso dei MOCA in plastica monouso come il totale divieto per alcune tipologie, e sono state definite le modalità per la loro riduzione dell’immissione sul mercato sia del tipo “tal quale” che del tipo “riempita” dal “produttore”.
L’importanza che rivestono i MOCA nell’ambito dell’industria alimentare è testimoniata dagli investimenti e dai risultati delle ricerche scientifiche dedicate. A titolo di esempio si possono citare i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti ovvero quei materiali capaci di rilasciare progressivamente componenti utili durante la conservazione dell’alimento (come nel caso di alcune botti da vino) o che danno indicazioni sullo stato di conservazione dell’alimento (ad esempio cambiando colore nel corso del tempo).
I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) sono tutti quelli destinati a venire a contatto con gli alimenti e con l’acqua. Si considerano quindi MOCA i piatti, i bicchieri, gli utensili da cucina e da tavola, i recipienti e i contenitori, i macchinari per la trasformazione degli alimenti, i materiali da imballaggio, le bottiglie, le guarnizioni di caffetterie, carta da incarto, pellicole di plastica, etichette a contatto diretto, imballaggi e quant’altro.
Il Regolamento europeo (CE) 1935/2004 stabilisce i requisiti specifici per i MOCA come, ad esempio, le regole e le buone pratiche di fabbricazione da seguire nella produzione. Ovviamente esistono riferimenti normativi specifici per tutti i singoli materiali dei MOCA, come ad esempio per i materiali plastici.
La normativa MOCA prevede l’obbligo di certificazione per questi prodotti al fine di evitare, durante il loro utilizzo abituale o prevedibile, un trasferimento agli alimenti di componenti in grado di costituire un pericolo per la salute umana, tali di alterare la composizione dei prodotti alimentari in modo significativo e di comportare la modifica delle caratteristiche organolettiche.
La rispondenza alla norma specifica viene indicata al consumatore mediante simboli obbligatori e diciture specifiche (“per contatto con i prodotti alimentari”) che devono indicare il loro uso specifico (ad esempio per macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra ecc).
Le altre informazioni obbligatorie sui MOCA da riportare in etichetta sono inoltre le istruzioni speciali da osservare per garantirne un impiego sicuro e adeguato in caso di limitazioni di utilizzo (temperatura massima di utilizzo o l’esclusione d’uso con alcune tipologie di alimenti);ad esempio per l’alluminio e leghe di alluminio (D.M. 76/2007) è necessario riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
Dal 14 gennaio 2022 (D. Lgs. 196/2021), sono entrate in vigorenuove disposizioni relative all’uso dei MOCA in plastica monouso come il totale divieto per alcune tipologie, e sono state definite le modalità per la loro riduzione dell’immissione sul mercato sia del tipo “tal quale” che del tipo “riempita” dal “produttore”.
L’importanza che rivestono i MOCA nell’ambito dell’industria alimentare è testimoniata dagli investimenti e dai risultati delle ricerche scientifiche dedicate. A titolo di esempio si possono citare i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti ovvero quei materiali capaci di rilasciare progressivamente componenti utili durante la conservazione dell’alimento (come nel caso di alcune botti da vino) o che danno indicazioni sullo stato di conservazione dell’alimento (ad esempio cambiando colore nel corso del tempo).
I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) sono tutti quelli destinati a venire a contatto con gli alimenti e con l’acqua. Si considerano quindi MOCA i piatti, i bicchieri, gli utensili da cucina e da tavola, i recipienti e i contenitori, i macchinari per la trasformazione degli alimenti, i materiali da imballaggio, le bottiglie, le guarnizioni di caffetterie, carta da incarto, pellicole di plastica, etichette a contatto diretto, imballaggi e quant’altro.
Il Regolamento europeo (CE) 1935/2004 stabilisce i requisiti specifici per i MOCA come, ad esempio, le regole e le buone pratiche di fabbricazione da seguire nella produzione. Ovviamente esistono riferimenti normativi specifici per tutti i singoli materiali dei MOCA, come ad esempio per i materiali plastici.
La normativa MOCA prevede l’obbligo di certificazione per questi prodotti al fine di evitare, durante il loro utilizzo abituale o prevedibile, un trasferimento agli alimenti di componenti in grado di costituire un pericolo per la salute umana, tali di alterare la composizione dei prodotti alimentari in modo significativo e di comportare la modifica delle caratteristiche organolettiche.
La rispondenza alla norma specifica viene indicata al consumatore mediante simboli obbligatori e diciture specifiche (“per contatto con i prodotti alimentari”) che devono indicare il loro uso specifico (ad esempio per macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra ecc).
Le altre informazioni obbligatorie sui MOCA da riportare in etichetta sono inoltre le istruzioni speciali da osservare per garantirne un impiego sicuro e adeguato in caso di limitazioni di utilizzo (temperatura massima di utilizzo o l’esclusione d’uso con alcune tipologie di alimenti);ad esempio per l’alluminio e leghe di alluminio (D.M. 76/2007) è necessario riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
Dal 14 gennaio 2022 (D. Lgs. 196/2021), sono entrate in vigorenuove disposizioni relative all’uso dei MOCA in plastica monouso come il totale divieto per alcune tipologie, e sono state definite le modalità per la loro riduzione dell’immissione sul mercato sia del tipo “tal quale” che del tipo “riempita” dal “produttore”.
L’importanza che rivestono i MOCA nell’ambito dell’industria alimentare è testimoniata dagli investimenti e dai risultati delle ricerche scientifiche dedicate. A titolo di esempio si possono citare i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti ovvero quei materiali capaci di rilasciare progressivamente componenti utili durante la conservazione dell’alimento (come nel caso di alcune botti da vino) o che danno indicazioni sullo stato di conservazione dell’alimento (ad esempio cambiando colore nel corso del tempo).