L’RSPP e la formazione sulla sicurezza sul lavoro nelle Aziende: il nuovo accordo Stato-Regioni
La formazione delle figure della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta un aspetto di primaria importanza per le Aziende in quanto facilita la condivisione di procedure ed aumenta la percezione del rischio nei lavoratori con il risultato dell’innalzamento della sicurezza.
Considerando la complessità del tema e il dibattito che si è sviluppato attorno alle modalità ed ai soggetti accreditati per l’erogazione della formazione in campo di sicurezza sul lavoro, la normativa sta cercando di conseguenza di evolversi in maniera altrettanto rapida.
La più recente presenta questo titolo: “Accordo finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni” del 7 luglio 2016 (G.U. serie generale n. 193 del 19/8/2016).
Nel testo la figura centrale del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) viene integrata e definita più dettagliatamente di quanto presente nel D.Lgs 81/08, come una «figura manageriale» chiamata ad essere «protagonista dell’organizzazione aziendale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori». Per tale scopo l’Accordo riconsidera i percorsi formativi per arrivare ad essere il consulente tecnico del Datore di lavoro, con il quale sempre più chiaramente è coprotagonista nel bene (quando i compiti a lui demandati sono svolti nel modo opportuno) e nel male (per responsabilità civili e penali in caso di infortunio o malattia professionale).
Di fatto però, grossi cambiamenti rispetto a quanto già precedentemente normato non sembrano esserci. Sono stati infatti confermati sostanzialmente nei temi e nelle ore, i moduli A e C, mentre il modulo B è stato uniformato per tutti i settori produttivi, prevedendo solo quattro moduli aggiuntivi «di specializzazione» per rischi specifici di livello e complessità più alta Agricoltura-Pesca, Cave-Costruzioni, Sanità residenziale, Chimico-Petrolchimico).
Altro aspetto importante dell’Accordo è l’eliminazione dalla possibilità di erogare la formazione per gli enti bilaterali (come già da tempo richiesto dai sindacati), per aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/08 che riporta tale funzione esplicitamente agli organismi paritetici.
Punto critico, ancora oggi, dei processi formativi è la validità dei corsi erogati. Ad oggi, difatti, permane la mancanza di una normativa specifica vincolante ed un controllo da parte degli organi di vigilanza sulla legittimazione ad operare di molti organismi e associazioni.
Nell’Accordo sono inoltre presenti passi avanti per i criteri di qualificazione del corpo docente per i corsi di formazione degli RSPP/ASPP, considerando che, fino ad oggi, era necessario il solo requisito dell’«esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro».
L’accordo Stato Regioni conferma il numero di ore necessarie per l’aggiornamento quinquennale del RSPP con l’importante novità della possibilità di utilizzare, per il raggiungimento delle 40 ore necessarie, piattaforme di e-learning e partecipazioni a convegni e seminari (purchè non superanti il 50% di quelle previste per l’aggiornamento complessivo).
Di particolare risalto è il nuovo ruolo da formatore che l’Accordo riconosce al Datore di Lavoro che ricopre la carica di RSPP aziendale: all’interno della propria Azienda egli può svolgere attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i propri lavoratori, anche se ciò naturalmente sembra in contrasto totale con la professionalità richiesta ai formatori “ufficiali”, come ad esempio l’aver conseguito una necessaria e documentata capacità didattica.