Sicurezza alimentare: dichiarazione nutrizionale chi ha l’obbligo di farla
Il 13 dicembre 2014 è la data in cui ha iniziato ad essere applicato nei Paesi della Comunità Europea il Regolamento 1169/2011 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, ma solo dal 13 dicembre 2016 entrerà in vigore anche l’ultimo obbligo dettato da questo Regolamento e cioè l’obbligo di indicare in etichetta dei prodotti confezionati le dichiarazioni nutrizionali.
I Ministeri dello Sviluppo Economico e quello della Salute il 16 novembre 2016 hanno finalmente pubblicato una circolare in cui specificano le deroghe a quest’ultimo obbligo.
Il Regolamento (UE) 1169/ 2011 rappresenta un punto fondamentale per la legislazione comunitaria relativamente all’etichettatura dei prodotti alimentari. Questo di fatto abolisce quasi totalmente la precedente legislazione nazionale, rappresentata in particolare dal D. Lgs. n. 109 del 27 gennaio 1992.
Il Regolamento 1169/2011 ha introdotto delle novità che possiamo riassumere in breve:
- responsabilità dell’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, o l’importatore nel caso di produzione extraeuropea
- obbligo di leggibilità delle informazioni obbligatorie con l’utilizzo di dimensioni minime dei caratteri
- obbligo di indicazione degli allergeni in modo chiaro ed evidente con un carattere diverso dalla restante etichettatura per dimensioni, stile o colore di sfondo;
- obbligo dell’indicazione dei nanomateriali negli ingredienti
- obbligo di indicare gli ingredienti e quindi gli allergeni anche nella vendita al dettaglio e nella ristorazione collettiva
- obbligo di indicazione di origine per le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili
- obbligo negli acquisti online di fornire le informazioni obbligatorie sull’etichetta prima dell’acquisto;
- obbligo di specificare quale tipo di olio o grasso è stato utilizzato nella preparazione di un alimento
- obbligo di dichiarazione nutrizionale nei prodotti confezionati, in cui è obbligatorio specificare il contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale, espressi come quantità per 100 g, per 100 ml o per porzione
Certamente quest’ultimo punto ha creato notevoli controversie. Nell’Allegato V del Regolamento UE 1169/2011 sono espressamente citati gli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale, lasciando invece non chiaro quali alimenti fossero intesi nel punto 19 del suddetto Allegato: “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”
Con la Circolare congiunta del 16 novembre i due Ministeri chiariscono in particolare cosa si intende con la definizione di “piccole quantità”, “produzione locale” ed infine “fornitura diretta”.
Nella definizione di “Fabbricante di piccole quantità” rientrano i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti delle microimprese così come definite a livello comunitario ossia quelle con un volume di affari inferiore a 2 milioni di euro e con meno di 10 dipendenti.
Invece con la definizione di “Livello locale delle strutture di vendita” si deve far riferimento alla presenza di un legame diretto tra l’Azienda di origine e il consumatore. E’ pertanto esclusa una fornitura che preveda il trasporto sulle lunghe distanze e quindi in “ambito nazionale” mentre quello locale è da intendersi nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e delle Province limitrofe, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sono naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio confinante, situazione tipica per la nostra regione.
Per “fornitura diretta” viene infine specificato che si intende la vendita diretta degli alimenti senza l’intervento di intermediari, direttamente al consumatore o a venditori che vendono al consumatore finale, come tutte le forme di somministrazione di alimenti. Apparentemente escludendo tutti i prodotti confezionati che vengono venduti ad imprese che esercitano vendita all’ingrosso di intermediazione commerciale.
Questa Circolare chiarendo questi punti non esclude la possibilità per le tipologie di produzione sopracitate di riportare in modo volontario la dichiarazione nutrizionale. La Dichiarazione nutrizionale va intesa come una informazione più completa per i consumatori che possono in questo modo confrontare i diversi prodotti presenti sul mercato e quindi essere più efficaci nelle proprie scelte.