Obblighi di formazione e scadenze degli aggiornamenti per il datore di lavoro che ricopre l’incarico di RSPP in azienda
Il datore di lavoro, come definito nell’art 2, rappresenta la figura chiave nella catena delle responsabilità penali previste dal Testo Unico della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08). Ad esso, come recitato dall’art. 17, spetta l’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ovvero di riportare in forma scritta tutti i possibili rischi per i lavoratori con l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate per eliminarli o ridurli a livelli accettabili. La legge prevede che il datore di lavoro non sia solo in questo processo, difficile e che richiede competenze tecniche piuttosto varie. A tal proposito, la legge impone al nostro datore di lavoro di nominare un RSPP (ovvero un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) allo scopo di coadiuvalo ed assisterlo nella valutazione dei rischi. Tale tecnico, opportunamente formato, presenta ovviamente dei costi legati alla formazione specifica che deve possedere (nel caso il datore di lavoro si rivolga ad una figura interna all’azienda), oppure ai costi di una consulenza di tipo professionistico (nel caso il datore di lavoro si rivolga ad una figura esterna).
Per fortuna, per venire incontro alle necessità (ed alle tasche) dei datori di lavoro di micro e piccole imprese, il Testo Unico prevede la possibilità per questi ultimi di assumere direttamente l’incarico di RSPP, a patto che vi sia una opportuna formazione di durata e contenuti sicuramente inferiore a quella dei consulenti esterni.
Quindi, se l’azienda è di tipo artigiano o industriale fino a 30 lavoratori, agricola o zootecnica fino a 10 lavoratori, ittica fino a 20 o di altri settori fino a 200 dipendenti, l’RSPP può coincidere con il datore di lavoro.
Attualmente, l’Accordo Stato Regioni 11/1/2012, stabilisce i nuovi criteri per la formazione degli RSPP basandoli sulla classe di rischio delle aziende. In particolare, sulla base dell’appartenenza ai codici ATECO 2007 (basta controllare la Visura Camerale), queste ultime sono classificate a rischio BASSO, MEDIO, ALTO.
Secondo quanto stabilito dal predetto Accordo Stato-Regioni un datore di lavoro deve ricevere la seguente formazione:
Rischio basso: 16 ore
Rischio medio: 32 ore
Rischio alto: 48 ore.
I datori di lavoro che avevano già provveduto alla formazione precedentemente a tale data possono appartenere a tre categorie:
datori di lavoro RSPP esonerati (ante 31/12/96) dalla frequenza dei corsi (dovevano ultimare la formazione entro il 11/012014)
Datori di Lavoro RSPP che hanno frequentato i corsi sulla base dell’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 prima della data di pubblicazione dell’Accordo Stato Regioni. In questo caso il quinquennio decorre dalla pubblicazione dell’Accordo stesso e pertanto la scadenza sarà l’11/01/2017.
Datori di lavoro RSPP che hanno frequentato i corsi in base all’Accordo Stato Regioni (hanno l’obbligo di aggiornamento del corso entro 5 anni dall’effettuazione).
La durata minima dei corsi di aggiornamento è di 6 ore (Rischio BASSO), 10 ore (Rischio MEDIO) e 14 ore (Rischio ALTO).
I principali argomenti definiti dall’Accordo Stato-Regioni per i corsi RSPP per datori di lavoro sono i seguenti: approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi; fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In conclusione, si consiglia ai datori di lavoro di controllare la data di effettuazione del proprio corso RSPP in virtù delle prossime scadenze. Possedere una formazione scaduta è considerata equivalente ad una formazione non avvenuta… con possibili sanzioni penali che arrivano all’arresto da 3 o 6 mesi o ammenda da 2740,00 euro a 7014,00 euro.
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