Sicurezza alimentare:indicazione dell’origine nell’etichetta per latte e formaggi
Dal 1° gennaio 2017 sarà obbligatorio in Italia, come già avviene in Francia, riportare in etichetta l’origine del latte utilizzato per la realizzazione dei prodotti lattiero-caseari. I ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo economico Carlo Calenda (confermati!) hanno firmato il Decreto che introduce tale obbligo dopo il parere positivo di Bruxelles, delle Commissioni Agricoltura della Camera e del Senato e dell’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni.
L’indicazione di origine sarà obbligatoria per tutti i tipi di latte “vaccino, bufalino, ovo-caprino, d’asina e di altra origine animale” (fresco, UHT e sterilizzato) – e sulle etichette dei prodotti lattiero-caseari confezionati ma non sui formaggi sfusi e preincartati (cioè quelli porzionati e impacchettati in un apposito involucro direttamente presso il punto vendita), che pure rappresentano una quota di mercato significativa.
Grazie a questo Decreto quindi, il consumatore potrà essere chiaramente informato relativamente all’origine delle materie prime utilizzate per la produzione di latte, burro, yogurt, mozzarella eccetera. Tale Decreto, in armonia con il Reg. UE 1169/2011 sull’etichettatura alimentare, continua nella direzione comunitaria di rendere sempre più chiaro, visibile e facilmente leggibile l’origine della materia prima in etichetta. Come riporta il Decreto, le informazioni non potranno essere “nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire“.
Le diciture per indicare la provenienza del latte utilizzato dovranno essere le seguenti:
- a) “Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte”;
- b) “Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte”.
Nel caso in cui le operazioni sopracitate (mungitura, confezionamento e trasformazione) avvengano nello stesso Paese sarà possibile riportare in etichettatura la dicitura “origine del latte:“ seguito dal nome del Paese, mentre se confezionamento e trasformazione avvengono in diversi Paesi europei la dicitura dovrà essere: latte di Paesi UE, ed infine se le operazioni avvengono al di fuori dell’ Unione Europea, verrà usata la dicitura “Paesi non UE”.
Il decreto non si applica al latte fresco (essendo già normato dal 2005) ai prodotti DOP, IGP e STG perché la tracciabilità in questo caso è già garantita dai relativi disciplinari.
Per maggiori informazioni contattaci, il nostro team è a tua disposizione per fornire l’assistenza necessaria per adeguare le etichette in base alla nuova normativa.