Il nuovo regolamento delle attività commerciali ed artigianali nella “città storica” di Roma
La deliberazione del Comune di Roma n° 47 in vigore dal 13/05/2018 fissa le nuove regole in materia di apertura e subentro per le attività commerciali ed artigianali anche di tipo alimentare sul territorio definito come “Città Storica” (art. 2).
All’interno della Deliberazione, in relazione alle attività alimentari, oltre al divieto di apertura di particolari forme di produzione (es. friggitorie), viene dato risalto alla possibilità di consumazione sul posto di alimenti e bevande anche in attività di vendita e di produzione artigianale (es. pizzeria a taglio). In particolare, l’Articolo 5 fissa le disposizioni necessarie affinché i negozi di vicinato e le attività di artigianato alimentare possano permettere il consumo sul posto degli alimenti ai propri clienti.
- destinare una superficie interna calpestabile non superiore al 25% della superficie totale dell’esercizio e comunque nel limite massimo di 50 m2 per il consumo sul posto, senza che si intralci l’affluenza della clientela. Tale superficie deve comunque essere mantenuta separata da quella destinata allo svolgimento dell’attività di vendita o di produzione.
- utilizzare arredi minimali (il vecchio concetto di sedute scomode), sempre però garantendo condizioni minime di fruibilità.
- Destinare alla clientela posate, stoviglierie, tovaglioli monouso e compostabili.
- Consegnare i prodotti al consumatore direttamente dal banco.
Resta quindi immutato il concetto che non è comunque possibile fornire un servizio di somministrazione assistita.
Viene esclusa anche la possibilità di utilizzare attrezzature tipiche degli esercizi di somministrazione (es. le apparecchiature per le bevande alla spina, macchine industriali per la preparazione del caffè) ed è vietata il consumo sul posto di bevande alcoliche, compresa la birra.
La sanzione prevista per le nuove attività e per quelle preesistenti che non si adegueranno entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Deliberazione 47, è di tipo amministrativo pecuniario ed è pari ad euro 500 (art. 15).