EMERGENZA COVID-19: novità ed obblighi introdotti col DPCM 13 ottobre 2020
Il nuovo DPCM sull’emergenza COVID-19 licenziato il 13 ottobre 2020 presenta alcune novità importanti per le attività produttive.
In senso generale questo DPCM sarà ricordato per la conferma dell’introduzione dell’obbligo di utilizzo delle mascherine anche all’aperto, il che significa che al chiuso (ad eccezione dell’ambiente domestico) il loro uso è parimenti necessario. Inoltre, si ribadisce la necessità di mantenere un metro di distanza minimo tra le persone e la frequente sanificazione delle mani. Per evitare la diffusione del COVID-19 è fatto poi obbligo di rimanere a casa, contattando il proprio medico curante, in caso di presenza di infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°C.
Le palestre, piscine, circoli sportivi ecc. possono rimanere aperte assicurando il distanziamento sociale, evitando assembramenti e seguendo le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione Medico sportiva (FMSI) e gli indirizzi operativi regionali.
Le sale giochi, scommesse e bingo possono rimanere aperte a condizione che le Regioni (o le provincie Autonome) ne abbiano accertato la compatibilità dell’apertura con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che vengano seguiti i protocolli o linee guida di settore.
Rimangono invece sospese le attività che si svolgono in sale da ballo e discoteche (sia al chiuso sia all’aperto).
Sono poi vietate le feste sia al chiuso sia all’aperto, mentre in caso di funzione civile o religiosa, le feste conseguenti devono essere limitate a 30 persone (sempre seguendo i protocolli vigenti).
Tornando agli ambienti domestici è “fortemente raccomandato” evitare feste e ricevere in casa più di 6 ospiti.
Sono consentite le fiere ed i congressi previa adozione di protocolli validati.
Sono consentite le attività corsistiche, tra le altre, di autoscuole e corsi di formazione di salute e sicurezza sul lavoro a condizione che siano applicati i protocolli anticontagio vigenti;
Le attività dei centri benessere e termali sono consentite previa verifica da parte delle Regioni (o Provincie Autonome) della compatibilità dell’apertura con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e dell’applicazione dei protocolli o linee guida di settore.
Tutte le attività commerciali al dettaglio sono consentite a patto che sia assicurata la distanza minima di 1 metro tra le persone, che l’ingresso sia dilazionato con permanenza all’interno per il solo tempo necessario all’acquisto, che vengano seguiti i protocolli anticontagio e le linee guida per le attività produttive nazionali e regionali, raccomandando l’applicazione delle misure igienico-sanitarie riportate nell’allegato 11 del DPCM;
le attività di ristorazione (intese a titolo di esempio quali ristoranti, bar, gelaterie pasticcerie) sono consentite fino alle 24.00 con consumo al tavolo e sino alle 21.00 in assenza di consumo al tavolo (ad esempio al banco), rimanendo consentito, pur nell’applicazione delle norme anti-contagio e delle linee guida per le attività produttive, l’asporto ed i take away.
Le attività dei servizi alla persona (es. barbieri, parrucchieri, estetisti, tatuatori) sono consentite a condizione dell’accertamento da parte della Regione (o delle provincie Autonome) della compatibilità dell’apertura con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e dell’applicazione dei protocolli o linee guida di settore.
Per le attività professionali (es. studi) si ribadisce, tra le altre cose, la possibilità di ricorrere allo smart working (lavoro agile).
Le disposizioni del DPCM si intendono applicabili per il periodo 14 ottobre 2020 -13 novembre 2020