Nuovo DPCM del 3 novembre 2020 per l’emergenza COVID-19: L’Italia si chiude
Il nuovo DPCM del 3 novembre 2020 introduce misure di contenimento del contagio da COVID-19 variabili da regione a regione a seconda del fattore di rischio così come individuato su scala settimanale sulla base dell’andamento del rischio epidemiologico dal Ministero della Salute.
Per quanto riguarda l’intero territorio nazionale, le nuove misure riprendono quasi integralmente quelle del DPCM del 24 ottobre 2020 con le seguenti (importanti) novità:
- Modifica della percentuale del ricorso alla Didattica a Distanza per le scuole secondarie di secondo grado che diventa del 100%.
- I mezzi pubblici non potranno viaggiare con più del 50% della capienza prevista.
- Viene istituito il divieto di spostamento se non motivato da cause di lavoro, salute o necessità dalle ore 22:00 alle ore 5:00.
- Per quanto riguarda le attività commerciali, nelle giornate festive e prefestive rimarranno chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
- Le attività di ristorazione possono stare aperte dalle 5.00 alle 18.00 con tavoli al massimo di 4 persone; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Per gli uffici pubblici si dispone una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale con la raccomandazione di adottare tale differenziazione anche da parte dei Datori di Lavoro privati.
Nei territori che in base alle ordinanze del Ministero della Salute saranno definiti a “elevata gravità” ed a livello di rischio alto (zone arancioni) si applicheranno le seguenti limitazioni in più:
- E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da tali territori (salvo che per salute, necessità o lavoro). Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
- E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione (salvo che per lavoro, studio, necessità o salute).
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché, fino alle ore 22,00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Nei territori che in base alle ordinanze del Ministero della Salute saranno definiti a “massima gravità” ed a livello di rischio alto (zone rosse) si applicheranno le ulteriori seguenti limitazioni:
- E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da tali territori, nonché all’interno dei medesimi (salvo che per salute, necessità o lavoro). Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
- Si attua la didattica a distanza anche per gli studenti della seconda e terza classe della scuola secondaria di primo grado;
- Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle riportate di seguito: lavanderie civili ed industriali, tintorie, pompe funebri, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;
- I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro ed il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.