EMERGENZA COVID-19: il Decreto Legge del 5 gennaio 2021 n. 1
Nella notte del 5 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo Decreto Legge dell’anno relativo all’emergenza COVID-19, un provvedimento necessario per definire le modalità del rientro verso la “normalità” quotidiana per il periodo 7-15 gennaio. Per mettere in evidenza tale momento di transizione, il Governo ha scelto di optare verso quella che è stata definita una zona gialla “rinforzata” per il periodo 7-10 gennaio riprendendo lo schema dei colori inaugurata lo scorso anno. In particolare, la zona gialla si intende valida per i giorni feriali, mentre per i festivi e prefestivi varranno le misure già previste per la zona arancione.
Dall’11 gennaio poi, varranno le divisioni per colori ma con l’applicazione di nuovi parametri. Secondo quanto previsto all’Articolo 2, basterà un valore più basso dell’indice di contagio per far “retrocedere” di colore una Regione.
Importante è poi notare che la zona gialla rinforzata prevede il divieto di spostamento tra diverse Regioni e Provincie Autonome, mentre durante il week-end del 9-10 per gli abitanti dei Comuni al di sotto delle 5000 unità sarà possibile, come nel periodo natalizio, spostarsi nell’ambito di 30 km verso anche altri Comuni purché non Capoluoghi di Provincia. Fino al 15 gennaio poi, nelle zone arancioni, sarà consentito un solo spostamento verso abitazione privata, nella fascia oraria 5:00-22:00, per un massimo di 2 persone (oltre le conviventi sotto i 14 anni o persone non autosufficienti).
Rimane ovviamente la possibilità di derogare a tutto questo per motivi lavorativi, di salute o di necessità.
Nella seconda parte del Decreto Legge sono anche affrontati i temi della ripresa delle attività scolastiche in presenza (per le secondarie di secondo grado è prevista la ripresa dal giorno 11 in presenza al 50% con integrazione legata a forme flessibili di attività didattica) e la definizione delle modalità di manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino in caso di persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite.
La violazione ai primi due atricoli del D.L. 1 del 5/1/21 è sanzionata ai sensi dell’Art. 4 del D.L. 19 del 25/3/20, convertito in Legge (n. 35 del 22 maggio 20).